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Con l'entrata in vigore del D.lgs 10/02/2017 n. 29 gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), ad eccezione di coloro che effettuano esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale, devono comunicare all’Autorità Sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento CE 2023/2006.

Il D.lgs 29/17 all'art. 6 comma 3 stabilisce, per le aziende già in attività, un periodo di 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso (2 aprile 2017) entro il quale effettuare tale comunicazione. A tal fine si inoltra il modello di comunicazione predisposto su facsimile previsto dal Ministero della Salute con l’indicazione che lo stesso venga trasmesso (tramite PEC o raccomandata A/R) debitamente compilato entro e non oltre il 31 luglio 2017, al seguente indirizzo:

  • Asl2 savonese – Dipartimento di Prevenzione, via Collodi 13 – 17044 SAVONA

Ultima modifica: 13 Novembre 2024

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