Il procedimento amministrativo è l’insieme di atti susseguenti e diversi tra di loro che concorrono alla formazione di un atto amministrativo unico, di una determinata fattispecie, la cui finalità è la produzione di effetti giuridici propri (concessioni, autorizzazioni, dinieghi, certificazioni ecc.).
I procedimenti possono essere distinti in istanze “di parte” quando è il cittadino che richiede l’emanazione di un provvedimento oppure d’ufficio.
Mentre fino agli anni novanta non era riconosciuto alcun diritto al cittadino relativamente al procedimento amministrativo, con l’entrata in vigore della Legge 241 del 7 agosto 1990 (e seguenti modifiche ed integrazioni), norma che sancisce la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, al cittadino si riconoscono alcuni diritti, tra cui:
- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO : Se il procedimento è conseguente ad una istanza del cittadino la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso
- TERMINE DEL PROCEDIMENTO: se i termini del procedimento non sono previsti da atti interni, lo stesso si deve concludere in 30 giorni
- MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Ogni provvedimento amministrativo deve contenere la motivazione
- RICORSO: tutti i provvedimenti devono indicare il termine e l’autorità alla quale ricorrere
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ad ogni procedimento deve essere assegnato un responsabile. Il cittadino ha il diritto di conoscere il nominativo del responsabile e l’unità organizzativa che tratterà il procedimento
Per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo sono pubblicate:
- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- il nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- il termine fissato per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nei confronti del provvedimento finale;
- le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.
Gli importi dovuti per l’erogazione delle prestazioni erogate dalla S.C. Sanità animale sono stabiliti dal Tariffario Regionale emanato con D.G.R. n. 1197 del 04/10/2013, modificato con D.G.R. n. 398 del 27/03/2015 nonché dalla Deliberazione del Direttore Generale n 254
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Monitoraggio dei Procedimenti amministrativi - Anno 2020
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