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Descrizione del servizio

Rilascio autorizzazione alla detenzione di scorte di scorte e farmaci veterinari.

Destinatari del servizio

Operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono animali (allevatori, rifugi sanitari / ricoveri ecc.), strutture sanitarie di cura degli animali (medici veterinari) e medici veterinari nell’esercizio dell’attività zooiatrica. Il Decreto Legislativo 218/2023 prevede tre tipologie di scorta, presso:

  1. gli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano e/o presso stabilimenti in cui si allevano e si custodiscono animali da compagnia e animali NDPA (art. 32 del D. Lgs. 218/2023);
  2. le strutture sanitarie di cura degli animali (art. 33 del D. Lgs. 218/2023);
  3. il medico veterinario nell'esercizio dell'attività zooiatrica (art. 34 del D. Lgs. 218/2023).

Relativamente alla lettera a): questa consente di richiedere scorte di medicinali veterinari in stabilimenti in cui si allevano animali, siano questi destinati o non destinati alla produzione di alimenti, e si sottolinea che per essere valutata devono essere presenti i dati relativi a:

  • azienda zootecnica (codice aziendale, attribuito dai Servizi Veterinari territoriali, che identifica l’unità epidemiologica) o ragione sociale completa dello stabilimento di detenzione di animali non destinati alla produzione di alimenti;
  • proprietario (identificativo fiscale del proprietario degli animali e/o della struttura di detenzione);
  • nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte;
  • dichiarazione scritta di accettazione da parte del/dei medici veterinari responsabili delle scorte con indicazione delle ulteriori strutture presso cui risultano responsabili della tenuta di scorte.

Relativamente alla lettera b): consente alle strutture sanitarie di cura degli animali di tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario.

Relativamente alla lettera c): consente ai medici veterinari che svolgono la propria attività professionale in assenza di una struttura (ambulatorio, clinica, ospedale) di cui alla lettera b) di munirsi di scorte di medicinali veterinari.

Come procedere per ottenere l’autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari è necessario presentare la domanda di autorizzazione scorte (vedi elenco moduli), munita di 2 marche da bollo del valore di € 16,00, all’Ufficio dello I.A.P.Z. nelle seguenti modalità:

  • personalmente: presso l'Ufficio di Savona in Piazzale Amburgo,1 sempre previo appuntamento. Tel. 019 840 5857 – 019 840 5858.
  • Tramite posta elettronica all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A seguito della ricezione dell’istanza, la S.S.D. I.A.P.Z. verifica la correttezza della domanda e dei documenti allegati, effettua un sopralluogo e in caso di esito favorevole provvede al rilascio dell’autorizzazione e all’inserimento nel Sistema Informativo sulla Tracciabilità del Farmaco Veterinario.

Cosa occorre (documenti e moduli)

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 218/2023

Ultima modifica: 12 Novembre 2024

Documenti
  • Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica
  • Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari per stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali non destinati alla produzione di alimenti ( NON DPA)
  • Rinuncia alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari
  • Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari
  • Variazione del medico responsabile delle scorte di medicinali veterinari per strutture di cura