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Descrizione del servizio

Il D. L.vo n. 27 del 02/02/2021 ha apportato importanti modifiche al sistema di tracciabilità per medicinali veterinari, mangimi medicati e prodotti intermedi. A far data dal 28/01/2022 tutte le registrazioni dei trattamenti su animali produttori di alimenti devono avvenire esclusivamente in formato elettronico. Tuttavia, per il settore apistico è stata introdotta una deroga alla normativa, che prevede l'utilizzo di un registro cartaceo a pagine pre-numerate, vidimato dal servizio IAPZ della Asl che ha rilasciato il codice aziendale.

Tenuta dei registri dei trattamenti in apicoltura

L’apicoltore proprietario o detentore degli animali è il responsabile della tenuta del registro e delle relative registrazioni dei trattamenti. I trattamenti devono essere registrati entro 48 ore (in maniera analoga a quanto previsto per gli altri settori zootecnici) ed i registri devono restare a disposizione delle Autorità Competenti per i controlli del caso e le ispezioni, per un periodo di almeno cinque anni dall’ultima registrazione. Il proprietario o detentore degli animali è inoltre tenuto a conservare le prove di acquisto dei medicinali veterinari utilizzati.
Se l’allevamento è autorizzato alla detenzione di scorte dal servizio veterinario territorialmente competente, i medicinali veterinari presenti devono essere oggetto di prescrizione medico -veterinaria. Sono esentati dalla tenuta del registro cartaceo gli allevamenti familiari con meno di 10 alveari, per i quali l'obbligo di registrazione dei trattamenti e conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati è assolto tramite registrazione semplice ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004, ad esempio con l'utilizzo di schede di compilazione da allegare ai manuali di corretta prassi.

Approvvigionamento del farmaco veterinario

L’approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali. All’atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l’allevamento specifico, deve essere rilasciata documentazione di acquisto necessaria per consentire all’allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al riferimento della documentazione di acquisto e di conservare la prova di acquisto.

Destinatari del servizio

Gli apicoltori che allevano a scopi commerciali.

Come procedere

L’apicoltore che volesse richiedere la vidimazione del registro dei trattamenti dovrà consegnarlo alla previo appuntamento telefonico.
L’apicoltore che alleva a scopi commerciali, deve richiedere la vidimazione del registro dei trattamenti alla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl2 presso l'Ufficio sito a Savona in Piazzale Amburgo n. 1, attraverso l’invio via mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. dell’apposito Modulo richiesta registro cartaceo trattamento apicoltori completo della documentazione richiesta. Il registro vidimato dallo IAPZ andrà ritirato presso l'Ufficio sito a Savona in Piazzale Amburgo n. 1, previo appuntamento telefonico.

Cosa occorre ( documenti e moduli)

  • Richiesta effettuata con il Modulo richiesta registro cartaceo trattamento apicoltori
  • Copia di un documento di identità in corso di validità ( fronte e retro );
  • Attestazione di versamento di euro 15,00 effettuato su c/c postale n. 13513171 oppure con IBAN IT77Z0760110600000013513171 intestato a: ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria – S.S.D. IAPZ con causale: Vidimazione Registri - Codice 9.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2019/6
  • Decreto Legislativo 218/2023
  • Decreto legislativo 158/2006
  • Piani di sorveglianza per Aethina tumida e Varroa anno 2024 Nota prot. N. 0011687-02/04/2024-DGSAF-MDS-P e successive modifiche e integrazioni.

Ultima modifica: 12 Novembre 2024