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L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento di idoneità ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 adottato dall’ASL competente. Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in riconoscimento definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dalla S.C.-I.A.O.A..

L’autorità regionale competente in materia di sicurezza alimentare e veterinaria ha la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell'impianto, in accordo con la S.C.-I.A.O.A..

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

  1. Il responsabile dello stabilimento presenta alla S.C.-I.A.O.A. l’istanza di riconoscimento conforme all’Allegato B2 alla D.G.R. n 1159/2014 (scarica in: formato rtf – formato pdf), in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata nella stessa.
  2. La S.C.-I.A.O.A. entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:
  3. verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
  4. valuta preventivamente le procedure igieniche implementate dallo stabilimento per garantire la sicurezza alimentare;
  5. effettua presso l’impianto produttivo un controllo ufficiale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti richiesti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dal Reg. (CE) n. 853/2004,
    1. qualora necessario, prescrive gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento,
    2. in caso di valutazione positiva attiva le procedure previste per il rilascio del riconoscimento condizionato e inserisce lo stabilimento nell'apposito elenco nazionale degli stabilimenti soggetti a riconoscimento (S.INTE.S.I.S.-STRUTTURE), con l'attribuzione all’impianto di un codice identificativo alfanumerico (approval number) che dovrà essere utilizzato per la creazione del “marchio di identificazione” necessario a contrassegnare i prodotti di origine animale prima della loro immissione sul mercato; adotta un provvedimento dirigenziale di riconoscimento condizionato che, unitamente all’approval number attribuito all’impianto, viene notificato al titolare/rappresentante legale dello stabilimento interessato ed alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale (di seguito indicata semplicemente REGIONE LIGURIA). (La notifica del provvedimento dirigenziale di riconoscimento condizionato abilita lo stabilimento ad iniziare l'attività produttiva).

Successivamente al provvedimento dirigenziale di riconoscimento condizionato la S.C.-I.A.O.A.:

  1. effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività allo scopo di valutare il rispetto dei prescritti requisiti gestionali e qualora applicabile, l’adeguatezza degli eventuali interventi correttivi prescritti nel corso della prima verifica ispettiva;
  2. successivamente all'esito completamente favorevole della seconda verifica ispettiva, adotta un provvedimento dirigenziale di riconoscimento definitivo che viene notificato al titolare/rappresentante legale dello stabilimento interessato ed alla REGIONE LIGURIA ed aggiorna l’elenco nazionale degli stabilimenti soggetti a riconoscimento (S.INTE.S.I.S.-STRUTTURE).

Il procedimento amministrativo affidato all'A.S.L., a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla notifica all'impresa ed alla REGIONE LIGURIA del provvedimento di riconoscimento definitivo di idoneità, si conclude, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti e siano stati richiesti interventi correttivi. Si rimarca che nel caso in cui siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo, comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

Ultima modifica: 26 Giugno 2024

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