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Revoca del riconoscimento per cessazione definitiva dell’attività

La cessazione definitiva dell’attività di uno stabilimento riconosciuto e la conseguente revoca del riconoscimento di idoneità attribuito viene disposta dall’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria:

  1. con provvedimento d’ufficio: qualora nel corso delle attività di controllo ufficiale effettuate ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004 vengano evidenziate a carico di uno stabilimento riconosciuto carenze nei requisiti generali e specifici tali da non consentirne la prosecuzione dell'attività senza compromettere gli obiettivi di sicurezza alimentare definiti dalla legislazione pertinente;
  2. con provvedimento d’ufficio: qualora l'attività dello stabilimento riconosciuto risulti sospesa con provvedimento motivato per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
  3. su istanza di parte: nel caso in cui il responsabile dello stabilimento presenti comunicazione di cessazione totale dell'attività, utilizzando l’Determina n. 153 del 14.02.2020 .

La S.C.-I.A.O.A. provvede ad adottare un provvedimento dirigenziale di revoca dell’atto di riconoscimento che viene notificato all’operatore interessato ed alla REGIONE LIGURIA; contestualmente viene aggiornato l’elenco nazionale degli stabilimenti soggetti a riconoscimento (S.INTE.S.I.S. – STRUTTURE).

Revoca del riconoscimento di idoneità per presentazione di notifica ai fini della registrazione

Qualora un operatore del settore alimentare intenda rinunciare al riconoscimento comunitario previsto dal Reg. (CE) n° 853/2004 e ritenga di operare solo come attività registrata ai sensi del Reg. (CE) n° 852/2004, deve comunicare la cessazione dell'attività riconosciuta tramite l’Allegato B8 alla D.G.R. 1159/2014 e presentare contestualmente dichiarazione di inizio attività al S.U.A.P. con le modalità indicate nella D.G.R. n. 411/2011.

La S.C.-I.A.O.A. provvede ad adottare un provvedimento dirigenziale di revoca dell’atto di riconoscimento che viene notificato all’operatore interessato ed alla REGIONE LIGURIA; contestualmente viene aggiornato l’elenco nazionale degli stabilimenti soggetti a riconoscimento (S.INTE.S.I.S. – STRUTTURE).

L'operatore non è tenuto al versamento dei diritti dovuti all'A.S.L. per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di registrazione qualora abbia già provveduto a versare le spese relative al riconoscimento dello stabilimento.

In caso contrario, l'operatore del settore sarà tenuto a pagare le spese relative alla pratica di registrazione.

Ultima modifica: 26 Giugno 2024

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