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A chi è destinato il servizio

Agli allevatori di animali della specie suina, regolarmente iscritti nella Banca Dati Nazionale delle aziende zootecniche (BDN), che intendono macellare presso il proprio domicilio suini da essi allevati o detenuti.

Come procedere

  • presentare preventiva richiesta di autorizzazione alla macellazione di animali della specie suina presso il proprio domicilio utilizzando il modulo allegato richiesta di autorizzazione per la macellazione a domicilio di suini
  • la richiesta deve essere presentata presso gli Uffici Territoriali della Struttura Complessa di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, mediante consegna diretta da parte dell’interessato o da persona delegata oppure con trasmissione del modulo a mezzo fax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 3 giorni dalla data in cui si intende procedere alla macellazione;
  • è possibile, in alternativa, effettuare la richiesta per via telefonica ai recapiti degli Uffici Distrettuali sotto riportati con un anticipo di tempo come riportato al punto precedente, in questo caso il modulo di richiesta dovrà essere direttamente consegnato al Veterinario Ufficiale, al momento della macellazione;
  • nell’indicazione della data e dell’ora di macellazione l’interessato deve considerare che per ragioni organizzative del Servizio:
    • non è autorizzata la macellazione nelle giornate festive;
    • l’ispezione veterinaria delle carni e dei visceri sarà garantita solo nei seguenti giorni ed orari:
      • lunedì dalle 7.30 alle 13.30
      • martedì dalle 7.30 alle 16.30
      • mercoledì dalle 7.30 alle 13.30
      • giovedì dalle 7.30 alle 16.30
      • venerdì dalle 7.30 alle 13.30
      • sabato solo in casi eccezionali, compatibilmente con l’operatività del Servizio
  • allegare alla richiesta la ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto ai sensi del tariffario regionale vigente (codice 130) e versato secondo le seguenti modalità:
    • versamento sul c.c. postale n. 12238192 o bonifico su IBAN n. IT 19 J 07601 10600 000012238192
    • intestato a “A.S.L. 2 Sistema Sanitario Regione Liguria Servizio Tesoreria Attività Commerciali e Assimilate – S.U.A.P. Piazzale Amburgo 1 17100 – Savona”
    • causale del versamento: “Richiesta macellazione suini a domicilio”
    • importo da versare: consultare tariffario aggiornato

L’attestazione di avvenuto versamento dell’importo dovuto può essere anche consegnata direttamente al Veterinario Ufficiale al momento dell’ispezione sanitaria che questi eseguirà sulle carni degli animali macellati presso il domicilio del richiedente.

Azioni a seguire da parte della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Al ricevimento della richiesta il Veterinario Ufficiale incaricato del procedimento:

  • valuta se il richiedente ha titolo a macellare in deroga suini presso il proprio domicilio;
  • conferma all’interessato la data e l’ora in cui sarà presente sul luogo per procedere all’ispezione sanitaria delle carni degli animali macellati;
  • terminata la visita sanitaria con esito favorevole provvede al prelievo di un campione di carni su ogni singolo capo macellato per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico, curandone l’invio successivo per le analisi alla Sezione Diagnostica di Savona dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;
  • provvede a rilasciare all’interessato l’attestazione di idoneità sanitaria delle carni per l’esclusivo consumo in ambito familiare, condizionato all’esito favorevole del suddetto esame trichinoscopico;
  • al ricevimento del rapporto di prova emesso dalla Sezione Diagnostica di Savona dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, comunica per via telefonica all’interessato l’esito dell’esame trichinoscopico.  

Regole da rispettare

  1. la macellazione a domicilio dei suini è consentita esclusivamente agli allevatori titolari di codice di registrazione dell’allevamento o ai detentori di un solo capo suino la cui detenzione sia stata preventivamente segnalata all’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria – Struttura Complessa Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti;
  2. le carni e i relativi prodotti di trasformazione (salumi) ottenuti dai suini macellati a domicilio possono essere destinati solo all’autoconsumo in ambito familiare e non ne è consentito l’utilizzo, anche se diretto, nelle aziende agrituristiche e di somministrazione;
  3. è consentita la macellazione a domicilio di un massimo di n° 3 (tre) suini per anno per nucleo familiare;
  4. la macellazione deve essere effettuata previo stordimento e nel pieno rispetto delle norme sul benessere animale;
  5. la macellazione deve essere sospesa in attesa delle decisioni del Veterinario Ufficiale in caso di dubbi sullo stato di salute degli animali;
  6. le carni fresche e le produzioni da esse ottenute, se non preventivamente sottoposte a trattamento di cottura completa, potranno essere consumate solo dopo comunicazione telefonica dell’esito negativo dell’esame trichinoscopico.

Tempi medi di risposta

3 giorni dal ricevimento della richiesta

Modulistica utile

Norma di riferimento

R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, art. 13
D.G.R. Regione Liguria n. 1446 del 25.11.2011

Ultima modifica: 01 Marzo 2024

Attività e informazioni correlate
Documenti
  • Richiesta di autorizzazione per la macellazione a domicilio di suini - MODU 144
  • Informazioni sanitarie per l'allevatore - macellazione a domicilio uso privato
  • Tariffario prestazioni S.C. IAOA