A chi è destinato il servizio
Agli Operatori del Settore Alimentare ai quali è stata notificata da un Laboratorio Ufficiale la non conformità ai requisiti normativi in materia di sicurezza alimentare rilevata all’analisi di prima istanza condotta su campioni di alimenti di origine animale posti sotto la loro responsabilità. In questi casi l’Operatore del Settore Alimentare interessato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della Legge 30/04/1962 n. 283 s.m.i. e 19 del D.P.R. 26/03/1980 n.327 s.m.i., ha la possibilità di presentare istanza di revisione dell’analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.
Le procedure sotto indicate valgono per le non conformità ai requisiti di natura chimica di tutti i campioni alimentari, mentre solo per gli alimenti non deperibili, anche per le non conformità ai requisiti di natura biologica.
L’analisi di revisione viene effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare con sede a Roma – Viale Regina Elena n. 299 – c.a.p. 00161 – Tel. 06 49901 – fax 06 49387118 - P.E.C.:
Per le non conformità ai parametri microbiologici rilevate in alimenti deperibili (definiti nel D.M. 16 dicembre 1993) la revisione di analisi viene effettuata, previa comunicazione alla parte interessata, direttamente dal Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l’analisi di prima istanza e non è quindi necessaria la presentazione di specifica richiesta.
Come presentare la richiesta
La richiesta di revisione di analisi deve essere presentata in bollo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato non conforme dell’analisi di prima istanza, conformemente ai contenuti del “Istanza per revisione analisi - MODU 161 ”.
Per le non conformità rilevate su campioni di prodotti di origine animale la richiesta deve essere presentata alla Struttura Complessa Igiene degli Alimenti di Origine Animale mediante:
- consegna diretta da parte dell’interessato o da persona delegata presso gli Uffici distrettuali sotto indicati
- posta elettronica certificata (P.E.C.):
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - raccomandata A/R intestata a: A.S.L. 2 Savonese - S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Piazzale Amburgo 1 – 17100 SAVONA;
all’istanza di revisione devono essere allegati:
- copia della ricevuta di pagamento dell’importo di €. 900,00 (novecento,00)(*) effettuato presso:
- UBI Banca Filiale di Roma Regina Margherita – Minisportello di Roma Regina Elena
- IBAN: IT88K0311103206000000000405(*)
- causale di versamento: “capitolo di entrata 210, analisi di revisione su prodotti alimentari”
(*) codice IBAN e tariffa sono aggiornati a gennaio 2018, successivi aggiornamenti devono essere verificati consultando il sito dell’Istituto Superiore Sanità www.iss.it
- copia della documentazione relativa alla notifica dell’esito dell’analisi di prima istanza
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Azioni a seguire da parte della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale
Al ricevimento dell’istanza la S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale:
- valuta se il richiedente ha titolo e se sussistono le condizioni di regolare presentazione dell’ istanza;
- trasmette la richiesta di revisione di analisi di prima istanza all’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- attiva il Laboratorio Ufficiale per la trasmissione all’Istituto Superiore di Sanità dell’aliquota del campione necessaria per la revisione di analisi.
Tempi medi di risposta
Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta la S.C. “Igiene degli Alimenti di Origine Animale” provvede a trasmettere l’istanza di revisione di analisi all’Istituto Superiore di Sanità. L’Istituto Superiore di Sanità provvede all’esecuzione dell’analisi di revisione entro il termine massimo di 2 mesi (art. 1 Legge 30 aprile 1962 n. 283).
Modulistica utile
Norma di riferimento
- Legge 30/04/1962 n. 283
- P.R. 26/03/1980 n. 327
- Reg. (CE) n. 882/2004