Descrizione del servizio
Il trasportatore di animali vivi, in base al Regolamento (CE) n. 1/2005 ed alle relative disposizioni regionali, per poter svolgere tale attività deve acquisire specifiche autorizzazioni rilasciate dalla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ( I.A.P.Z. ) della ASL, riferite sia al mezzo di trasporto che al trasportatore stesso.
Applicazione del Regolamento (CE) 1/2005
- Si applica al trasporto di tutti i vertebrati vivi effettuati nel territorio comunitario con finalità economiche (includendo tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto). Per tale tipo di trasporti è necessario il rilascio da parte della Asl territorialmente competente di una Autorizzazione .
- Non si applica al trasporto di animali che non siano in relazione con una attività economica e al trasporto di animali verso o da ambulatori / cliniche veterinarie in base a parere veterinario
- Non necessitano di Autorizzazione, ma è necessario presentare una Autodichiarazione presso la Asl di competenza, poiché si applicano, comunque, le condizioni generali disposte dal regolamento e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 a trasporti effettuati da :
- Persone fisiche o giuridiche che effettuano il trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km anche in relazione con attività economiche;
- Allevatori che effettuano il trasporto con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- Allevatori che effettuano il trasporto, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
Ed inoltre per il trasporto di :
- Equidi per finalità non economiche (trasferimento tra maneggi, movimentazione per attività culturali, ludiche, sportive, ecc.) non in relazione con un’attività economica(1), definito come il trasporto “per conto proprio” effettuato dal proprietario ( inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare ) o affidatario(2) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive, movimento di compravendita tra privati etc.
(1) Rientrano nell’ambito di applicazione del Reg.(CE) 1/2005, Il trasporto di equidi :
- Conto terzi perché considerato essere in relazione con un’attività economica
- DPA “da macello” poiché rientrando nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un’attività economica.
(2) Per “affidatario” s’intende colui che tesserato presso un Ente Tecnico (MASAF) o tesserato ad una federazione sportiva (FISE, FEI) detiene materialmente il controllo del cavallo e/o ne sostiene anche le spese di mantenimento e gestione, in modo documentato e dimostrabile.
Fermo restando quanto sopra indicato in merito all’ambito di applicazione del Regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, i principi espressi nell’Art. 3 del Reg. (CE) 1/2005
DEVONO ESSSERE RISPETTATI IN TUTTI I TRASPORTI DI ANIMALI VIVI,
indipendentemente dalla finalità economica del trasporto e della specie e categoria animale trasportata.
Attività svolte dalla S.S.D.-I.A.P.Z.
La S.S.D. IAPZ, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente, effettua controlli programmati per la tutela del benessere degli animali durante il trasporto, all’atto del carico - scarico o su strada anche congiuntamente con la Polizia stradale. Inoltre :
- Rilascia autorizzazioni per il trasporto di animali vivi ove previsto dal Reg.(CE) 1/2005 per :
- Viaggi brevi – Tipo 1
- Viaggi lunghi – Tipo 2
- Rilascia certificazioni di idoneità per :
- Conducenti / Guardiani di veicoli stradali trasportanti animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame.
- L’omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi di animali domestici della specie bovina, ovi – caprina, suina, equina ( ad eccezione degli equidi registrati ).
- Raccoglie e registra le autodichiarazioni dei trasportatori riguardanti i trasporti per :
- Animali in conto proprio per distanze inferiori ai 50 km / 65 km
- Equidi senza finalità economiche
Come procedere
I diversi tipi di istanza vanno presentati via mail all’indirizzo:
Variazioni / Dismissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi
La variazione e/o dismissione dei mezzi registrati per il trasporto di animali vivi deve essere comunicata alla Asl di competenza. Nel caso ciò avvenga per la Asl2 – Liguria la comunicazione deve essere effettuata inviando una mail all’indirizzo:
Normativa di riferimento
- Regolamento (CE) n.1/2005 del 22 Dicembre 2004; Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008: “ Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ”;
- D.G.R. n. 385/2009.