Autorizzazione TIPO 1 per “ VIAGGI BREVI ” - Art. 10 del Regolamento (CE) 1/2005 Per “Viaggi Brevi” si intendono i viaggi inferiori alle 8 ore oppure quelli fino alle 12 ore se effettuati su territorio nazionale e con mezzi muniti di sistema di ventilazione ed abbeverata. Validità autorizzazione: 5 anni dalla data di emissione. Obbligatoria per: trasporti in conto terzi (tutti) ed in conto proprio per percorsi superiori ai 50 - 65 km. Il trasportatore viene registrato su portale nazionale SINVSA. L’istanza di autorizzazione, indirizzata allo IAPZ in cui è ubicata la sede legale del Trasportatore, deve essere redatta in bollo, utilizzando il Modello All.A1 - Istanza di autorizzazione per viaggi della durata massima di 8 ore Con l’All.A1, il trasportatore attesta che i mezzi utilizzati possiedono i requisiti previsti dall'All. I, Capo II del Reg. (CE) n.1/2005. A seguito della presentazione dell’All.A1 e delle necessarie verifiche, IAPZ rilascia l’autorizzazione di tipo 1 in duplice copia, di cui una vistata, va conservata sul mezzo e messa a disposizione delle Autorità Competenti al controllo che la richiedessero. In fase di presentazione dell’istanza All.A1 vanno allegati i seguenti documenti : due marche da bollo da € 16,00 ( una apposta sull’istanza di autorizzazione); il/i certificato/i di idoneità conducenti e guardiani in corso di validità; copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C ( fronte e retro); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro); attestazione di versamento di euro 120,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z. con causale: Richiesta Autorizzazione viaggi brevi. Autorizzazione TIPO 2 per “ VIAGGI LUNGHI ” - Art. 11 del Regolamento (CE) 1/2005 Per “Lunghi viaggi” si intendono i viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore effettuati su territorio nazionale. Validità autorizzazione: 5 anni dalla data di emissione. Obbligatoria per: trasporti in conto terzi (tutti) ed in conto proprio per percorsi superiori ai 50-65 Km. Il trasportatore viene registrato su portale nazionale SINVSA. L’istanza di autorizzazione, indirizzata allo IAPZ in cui è ubicata la sede legale del Trasportatore, deve essere redatta in bollo, utilizzando il Modello All.A2 – Istanza di autorizzazione per viaggi della durata superiore alle 8 ore. Con l’All.A2, il trasportatore attesta che i mezzi utilizzati possiedono i requisiti previsti dall'All. I, Capo II e VI del Reg. (CE) n.1/2005. A seguito della presentazione dell’All.A2 e delle necessarie verifiche, IAPZ rilascia l’autorizzazione di tipo 2 in duplice copia, di cui una vistata, va conservata sul mezzo e messa a disposizione delle Autorità Competenti al controllo che la richiedessero. In fase di presentazione dell’istanza All.A2 vanno allegate/i i seguenti documenti: due marche da bollo da € 16,00 ( una apposta sull’istanza di autorizzazione ); il/i certificato/i di idoneità conducenti e guardiani in corso di validità; copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C ( fronte e retro ); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); attestazione di versamento di euro 240,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z. con: causale 112 lettera d). istanza di omologazione di ogni mezzo di trasporto [ Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2 ] ; piano d’emergenza [ Reg. (CE) 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv ] Per viaggi di tipo 2 tra Stati membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (vedi definizione) e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito “Giornale di Viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Certificato di idoneità per conducenti/guardiani di veicoli stradali trasportanti equidi, bovini, ovini, caprini, suini o pollame Validità del certificato: 10 anni dalla data di emissione. Obbligatorio per conducenti e guardiani: di veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame, in conto terzi (tutti) ed in conto proprio per percorsi superiori ai 50 - 65 km (no per transumanza). La richiesta del certificato deve essere inoltrata allo IAPZ per luogo di residenza del conducente o guardiano. Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione o Ente organizzatore che attesta il superamento da parte dell'interessato di un corso di formazione (anche FAD) di 12 ore (4 ore in caso di rinnovo). Durante il trasporto di animali, il certificato di idoneità deve essere messo a disposizione su richiesta dell'autorità deputata al controllo ufficiale. La richiesta del certificato di idoneità deve essere redatta utilizzando il modello Richiesta certificato idoneità per conducenti in bollo, da compilare in ogni sua parte e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda, nonché un’attestazione di versamento di euro 20,00 su c/c postale da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. IAPZ con causale: Richiesta certificato idoneità per conducenti. Omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi - Art. 18 del Regolamento (CE) 1/2005 Validità del certificato: 5 anni dalla data di emissione. Obbligatorio per: gli automezzi per i lunghi viaggi di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina. Per ottenere il certificato di omologazione è necessario presentare apposita domanda in bollo alla sede dello IAPZ in cui è ubicata la sede operativa del trasportatore (autorimessa).Nel campo di immatricolazione va riportata la targa del veicolo perciò è necessario un certificato di omologazione per ogni automezzo e rimorchio. L’omologazione viene registrata su portale nazionale SINVSA. La richiesta deve essere redatta utilizzando il Modello All.E - Richiesta omologazione mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi allegando: copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C. ( fronte e retro ); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione [ al paragrafo 3.2 del Capo VI, Allegato I, del Reg. (CE) 1/2005 ] documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione [ al paragrafo 4.1, del Capo VI, dell’Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 ] La S.S.D.- I.A.P.Z., previa ispezione, provvederà, in caso di esito favorevole, a rilasciare il certificato di omologazione in bollo che attesta la conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Regolamento 1/2005. Per il trasporto di: pollame, uccelli domestici e conigli domestici in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto devono avere idonee dotazioni per garantire l’idratazione e l’alimentazione appropriate [ Allegato I, capo V, punto 2.1 del Reg. 1/2005 ] cani e gatti, i mezzi di trasporto devono avere idonee dotazioni per l’abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio [ Allegato I, capo V, punto 2.2 del Reg. 1/2005 ]
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Istruzioni operative per l'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (siero di latte e altri sottoprodotti del latte) Descrizione del servizio A norma del Reg. (CE) 1069/2009, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte (definiti di seguito come" Prodotti ") devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi dell’Art. 24 del medesimo Regolamento, ad un trattamento di sterilizzazione UHT o HTST, secondo le indicazioni dell’allegato X, Capo II Sez. 4, parte I del Reg. (UE) 142/2011. In deroga, il Reg. (UE) 142/2011 allegato X, Capo II, Sez. 4, parte II, ammette l’utilizzo per l’alimentazione animale di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte, ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell’allegato X, Capo II, Sez. 4, parte I, del Reg. (UE) 142/2011. Tali regolamenti non si applicano al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati utilizzati nell’azienda di origine. Destinatari del servizio Impianti di produzione (caseifici) Allevamenti Come procedere Per gli impianti di produzione (caseifici) : Comunicazione formale al Servizio Veterinario del conferimento di latte o prodotti derivati ad allevamenti (Comunicazione conferimento siero) Registrazione ai sensi dell’Art.9 del Reg. (CE) 183/2005 per fornitura di sottoprodotti alimentari all’alimentazione animale Garantire la tracciabilità dei prodotti: tenuta del registro delle spedizioni ( registrazione effettuata entro 72 ore dalla spedizione) e copia del documento commerciale che deve essere conservata per almeno 2 anni Redigere una apposita procedura per la gestione dei Prodotti nel piano di autocontrollo I Prodotti devono essere conservati, a seconda della tipologia, in un’area dedicata o cella frigorifera Per gli allevamenti : Gli allevamenti che ricevono i Prodotti direttamente dal caseificio devono chiedere il Nulla Osta al Servizio Veterinario ( Nulla osta utilizzo siero ) Garantire la tracciabilità dei Prodotti: : tenuta del registro delle spedizioni ( registrazione effettuata entro 72 ore dalla spedizione) e copia del documento commerciale che deve essere conservata per 2 anni Garantire la corretta conservazione e il corretto utilizzo dei Prodotti Attività svolte dalla SSD IAPZ Verifica la congruità e la completezza della documentazione presentata Attività di vigilanza e controllo sulla modalità di conservazione ed utilizzo dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte. Normativa di riferimento Reg. (CE) 21-10-2009 n. 1069/2009 Reg. (CE) 25-2-2011 n. 142/2011 Nota del Ministero della Salute prot. 30657 del 26/09/2011 Dove e quando andare. Sempre previo appuntamento Ufficio Veterinario della ASL2 Liguria – S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche di Savona, Piazzale Amburgo, 1. Tel. 019 840 5858 – 019 840 5859 Email : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 14 Novembre 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 23 Agosto 2024