Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 03 Maggio 2022
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 07 Agosto 2023
Ultima modifica: 29 Marzo 2022
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 29 Luglio 2024
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 08 Febbraio 2021
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Descrizione del servizio Le aziende che producono latte crudo, destinato alla vendita diretta oppure a stabilimenti di trattamento o di trasformazione, ivi compresi i caseifici aziendali, devono essere registrate presso il Servizio Veterinario ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004. Destinatari del servizio Le aziende che producono: latte crudo destinato alla vendita diretta latte crudo destinato alla vendita a stabilimenti di trattamento o di trasformazione caseifici aziendali (azienda che trasforma il latte del proprio allevamento e cede i prodotti ottenuti esclusivamente al consumatore finale). La registrazione non è necessaria per la produzione primaria di latte per uso domestico privato da parte dell’azienda stessa. Le aziende di nuova costituzione dovranno notificare la propria attività di produzione; analogamente le aziende già registrate dovranno comunicare eventuali variazioni (variazione ragione sociale, subingresso, modifiche strutturali/produttive ecc.) Come procedere Gli operatori del settore alimentare presentano la Notifica di Inizio Attività presso lo sportello SUAP del Comune competente, allegando la prevista documentazione e la ricevuta di pagamento della tariffa di registrazione. La notifica di inizio attività deve essere corredata da una relazione tecnica contente le informazioni previste dall’Accordo Stato Regioni n. 103 del 20/03/2008 e da una descrizione dei locali del caseificio aziendale, se presente. Al momento della presentazione della notifica, il titolare dichiara che l’attività possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta. L’Operatore può iniziare l’attività successivamente alla presentazione della notifica al SUAP e alla contestuale richiesta di registrazione presso il Servizio Veterinario. Attività svolta dalla S.S.D.- I.A.P.Z. Lo IAPZ svolge : Verifiche sulla congruità e completezza della documentazione presentata e quindi assegna all’OSA un numero di registrazione. Attività di vigilanza e controllo sulla produzione e trasformazione del latte. Campionamenti su latte e derivati mirati alla ricerca di eventuale presenza di sostanze indesiderabili e contaminanti ambientali. Normativa di riferimento Rispetto dei requisiti igienico sanitari del latte prodotto previsti dal Reg. (CE) 853/04 All. III sez. IX cap. I parte III, punti 2 e 3 tramite l’esecuzione dei controlli analitici. Rispetto di requisiti igienico-sanitarie dei prodotti del latte previsti dal Reg. (CE) 2073/2005. Corretta gestione del farmaco prevista dal Reg. (CE) 853/04 All. III sez. IX cap. I parte I. Igiene della mungitura e stoccaggio del latte prevista dal Reg. (CE) 853/04 All. III sez. IX cap. I parte II lett. B. Igiene del personale e relativa formazione prevista dal: Reg. (CE) 853/04 All. III sez. IX cap I par. II lett. C; Reg. (CE) 852/04 All. I parte A cap. II, punto 4, lett. E, e dalla DGR Liguria 793/2012. Rintracciabilità prevista dal Reg. (CE) 178/2002 Artt. 18-19. Registrazioni e documentazioni previste dal Reg. (CE) 852/04 All. I parte A cap. III. Produzioni marginali di prodotti lattiero caseari e relativi requisiti igienico strutturali previste dalla DGR Liguria n. 856/2011. Modalità di applicazione della multifunzionalità nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari aziendali da parte delle aziende agricole liguri e requisiti igienico sanitari e dei relativi locali polifunzionali ove previste dalla DGR Liguria n. 1286/2012. Accordo Stato Regioni n. 103 del 20/03/2008. Modulistica La modulistica deve essere reperita presso l’ufficio SUAP del Comune competente.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Descrizione del servizio Registrazione o riconoscimento degli operatori che lavorano nel settore dell’alimentazione animale. Destinatari del servizio Attività soggette a registrazione: Attività relative all’art.5 comma 1 Reg. (CE) 183/05: produzione di prodotti primari per l’alimentazione animale (coltivazione, raccolta, essicazione naturale, macinazione, stoccaggio in azienda e trasporto fino al primo stabilimento); allevatori che miscelano mangimi in azienda ; allevatori che non miscelano mangimi in azienda; Attività relative all’art.5 comma 2 Reg. (CE) 183/05 : produzione materie prime di origine minerale; produzione materie prime di origine animale ai sensi del Reg. (CE) 1069/09; fornitura di sottoprodotti alimentari e agroalimentari (Reg. (CE) 852/2004 e 853/2004); produzione di alimenti per animali da compagnia (inclusi gli articoli da masticare) ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009; produzione additivi (diversi da All. IV, capo 1, Reg. (CE) 183/05); produzione premiscele di additivi (diversi da All. IV, capo 2, Reg. (CE) 183/05); produzione mangimi composti ai fini della commercializzazione (diversi da All. IV, capo 3, Reg. (CE) 183/05); produzione mangimi composti per autoconsumo (diversi da All. IV, capo 3, Reg. CE 183/05); stoccaggio/deposito di mangimi (materie prime, mangimi composti, additivi e premiscele); condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV Reg. (CE) 183/05; commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2 Reg. (CE) 183/05); commercio all’ingrosso/al dettaglio di mangimi (materie prime, mangimi composti); trasportatori conto terzi di mangimi (materie prime, mangimi composti, additivi e premiscele); intermediari (che non detengono prodotti); mulini; essiccatoi (essiccazione artificiale); miscelatori mobili conto terzi. Attività soggette a riconoscimento: Attività relative a: art. 10, comma 1, lettera a) commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg. (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005; art. 10, comma 1, lettera b) produzione; art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione; art. 10, comma 1, lettera c) per la fabbricazione per : conto terzi e/o l’immissione in commercio; il fabbisogno esclusivo dell’azienda. art. 10, comma 3 All. II “impianti ed attrezzature” par.10 che effettuano una o più delle seguenti attività previste dal Reg. (UE) n. 225/2012: trasformazione di oli vegetali greggi eccetto quelli rientranti nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato); trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza); produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato); miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato); Attività svolte dalla S.S.D.- I.A.P.Z. attività di vigilanza e controllo sulla produzione, distribuzione, utilizzo e commercializzazione degli alimenti destinati agli animali da reddito e d’affezione (materie prime di origine vegetale, animale, minerale e additivi) e sulla nutrizione animale, con la finalità di tutelare la salute animale e, di conseguenza, la sanità pubblica. campionamenti su materie prime e mangimi destinati agli animali produttori di alimenti mirati alla ricerca dell'eventuale presenza di sostanze indesiderabili e contaminanti ambientali (micotossine, diossine, melamina e altri), salmonella, principi farmacologicamente attivi e additivi, proteine animali trasformate non ammesse nei mangimi ed Organismi geneticamente modificati (OGM) che potrebbero costituire un rischio per le produzioni zootecniche. Dove e quando andare L'istanza di riconoscimento può essere presentata: personalmente a mano: presso l'Ufficio dello IAPZ di Savona sito in Piazzale Amburgo, 1. Tel. 019 840 5858 – 019 840 5859 previo appuntamento telefonico. L’istanza di registrazione può essere presentata: personalmente a mano: presso l'Ufficio dello IAPZ di Savona sito in Piazzale Amburgo, 1. Tel. 019 840 5858 – 019 840 5859 previo appuntamento telefonico; tramite invio per posta elettronica all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Modulistica Allegato A - Istanza di riconoscimento (art. 10 Reg.(CE) 183/2005/CE) Allegato A bis - Istanza di registrazione (art. 9 Reg. (CE) 183/2005/CE) Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 / 12 / 2000, n. 445) Allegato E - Istanza di cambio di ragione sociale in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 Allegato F - Istanza di aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 Allegato G - Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 Allegato H - Variazione della titolarità/legale rappresentanza dell’impresa, senza modifiche della ragione sociale indicata nel decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 Allegato I - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla cessazione di attività seguita da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell’unità produttiva oggetto di riconoscimento Allegato L - Comunicazione di sospensione temporanea o di cessazione definitiva dell’attività Tariffario In riferimento alla prestazione richiesta si ricorda che tale attività è soggetta a tariffazione secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 32/2021 e del Tariffario Regionale. Per il pagamento si potrà effettuare: versamento sul conto corrente postale C/C n. 13513171; bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171 intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. IAPZ, indicando la seguente causale: Notifica Inizio Attività ai fini della Registrazione per produzione primaria art. 5 c. 1 (Reg. CE 183/05) di € 20,00, codice : 128 Notifica Inizio Attività ai fini della Registrazione per altre attività (produzione non primaria) art. 5. c. 2 (Reg. CE 183/05) di € 20,00, codice : 128 Notifica variazione della registrazione (esclusa la notifica di cessazione totale e definitiva dell’attività, esente da tariffa) di € 20,00 con codice : 128 Per l’istanza di Riconoscimento di impianti ai sensi del Reg. CE 183/2005 di € 300,00 codice : 93 Copia ricevuta del versamento andrà inviata all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Normativa di riferimento Regolamento (CE) n.183/2005; DGR n. 1237/2009. A seguito della ricezione dell’istanza, la SSD IAPZ verifica la correttezza della domanda e dei documenti allegati ed effettua un sopralluogo al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e inserisce l’Operatore su SINVSA.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Descrizione del servizio Richiesta del ricettario ministeriale per la prescrizione al pubblico di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope della sezione A della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90. Il D. Lgs. 136 del 5 agosto 2022 ha introdotto, per i medicinali stupefacenti della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90, la prescrizione tramite Ricetta Elettronica Veterinaria (REV). La dematerializzazione riguarda: le prescrizioni medico veterinarie di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Art.14 del DPR 309/90, compresi nella tabella dei medicinali Sezioni B, C, D ed E; le richieste di approvvigionamento di medicinali (Art. 42 del D.P.R. 309/90) contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’Art.14 del DPR 309/90, comprese nella tabella dei medicinali Sezioni A, B e C; le prescrizioni medico veterinarie per scorta (per attività zooiatrica o struttura non zootecnica) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Art.14 del DPR 309/90, compresi nella tabella dei medicinali Sezioni D ed E. Sono inoltre oggetto di dematerializzazione le preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti comprese nelle Sezioni B, C, D ed E. Per quanto concerne le prescrizioni di medicinali della sezione A, l’utilizzo della REV è previsto solo in caso di richiesta di approvvigionamento da parte di medici veterinari, tramite compilazione con il sistema REV e stampa in triplice copia cartacea di cui all’Art. 42 del DPR 309/90. Le prescrizioni di medicinali della sezione A al pubblico, invece, continuano a rimanere escluse dal sistema REV e ne è possibile la prescrizione esclusivamente tramite l’utilizzo dell’apposito RICETTARIO MINISTERIALE A RICALCO. Destinatari del servizio Il medico veterinario libero professionista con necessità di prescrivere al pubblico medicinali della sezione A. Richiesta e ritiro dei ricettari ministeriali Possono richiedere il ricettario ministeriale i medici veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti ad un Ordine provinciale dei medici veterinari che operano nel territorio della Asl 2. Come procedere e cosa occorre ( documenti e moduli ) Il medico veterinario che vuole richiedere un ricettario ministeriale deve compilare il Modulo A - Richiesta Ricettario Stupefacenti allegando i seguenti documenti : copia documento d’identità in corso di validità ( fronte e retro); copia codice fiscale ( fronte e retro); copia tessera iscrizione all’ordine dei medici ( fronte e retro); autocertificazione per la dichiarazione del tipo di attività svolta. Tale documentazione deve essere recapitata all’Ufficio dello IAPZ di Savona : inviandola via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportante in oggetto: Richiesta del ricettario ministeriale per stupefacenti sezione A oppure consegnandola personalmente in Piazzale Amburgo, 1 Tel. 019 840 5857 – 019 840 5858 , sempre previo appuntamento telefonico. A seguito della richiesta da parte del medico veterinario, il Direttore (o suo delegato) verifica l’iscrizione e la correttezza dei dati presso l’Ordine dei Medici Veterinari del richiedente e procederà a fissare un appuntamento per la consegna del ricettario. Normativa di riferimento DPR 309/90 - Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 DGSAF Prot. n 27595 17.11.2022
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Descrizione del servizio L’operatore economico che intende intraprendere un’attività riconducibile alla pratica della Riproduzione animale deve ottenere un’apposita autorizzazione alla S.S.D.- I.A.P.Z. Attività svolte dalla S.S.D.- I.A.P.Z. La struttura IAPZ ha competenze in merito alla vigilanza e controllo sulla riproduzione animale e sulle attività connesse attraverso le seguenti attività: rilascia pareri igienico-sanitari per l'autorizzazione delle strutture; vigila sul mantenimento di adeguate misure igieniche e sanitarie nelle strutture stesse, che vi sia garanzia del rispetto del benessere animale e la presenza di personale tecnicamente preparato. L’ attività viene svolta presso centri di produzione di sperma, centri di produzione embrioni, centri di fecondazione aziendale, impianti di monta naturale. Destinatari del servizio gestori stazioni di monta naturale pubblica e/o privata; centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato e/o di embrioni; recapiti di materiale seminale; Medici Veterinari e operatori che esercitano la fecondazione artificiale e il trapianto embrionale. Informazioni sui requisiti Strutturali Le strutture in esame devono disporre di : locali ed attrezzature adeguate al prelievo e preparazione del materiale seminale fresco, refrigerato o congelato e/o embrioni; locali per la detenzione degli animali e per lo svolgimento delle attività di riproduzione; nulla osta igienico-sanitario; presenza personale idoneo alle specifiche mansioni. Dei riproduttori maschi I riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina per essere adibiti alla riproduzione devono: risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al Registro dei suini riproduttori ibridi; essere identificati secondo la normativa vigente; soddisfare le condizioni indicate negli artt. 1, 4, 5 e 18 del D.M. 403/2000. Inoltre tali soggetti dovranno essere sottoposti a esami per la ricerca di malattie infettive diverse in base alla specie che dovranno avere esito negativo (nello specifico lo stallone sia equino che asinino dovranno essere testati tra il 01/09 e il 31/12 di ogni anno per essere ammessi alla stagione di monta dell’anno successivo). La prevenzione della diffusione di malattie negli animali trasmesse per via sessuale viene così perseguita attraverso il controllo dei requisiti sanitari previsti per l’esercizio delle attività che rientrano nell’ambito della “Riproduzione animale”. Tale attività viene svolta da Personale appartenente alla S.C. Sanità Animale. Come procedere per l’attivazione dei suddetti centri Le autorizzazioni per le attività sopra citate vengono rilasciate direttamente dal Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio ( Savona – Corso Italia, 1). A tal fine dovrà essere utilizzata apposita modulistica reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell’agricoltura www.agriligurianet.it. Si consiglia in ogni caso di contattare l’Ispettorato Agrario Regionale per ricevere più dettagliate informazioni. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento venga verificata una inadempienza alle condizioni prescritte per il rilascio. Le autorizzazioni inerenti stazioni di monta, centri di fecondazione artificiale, produzione di materiale seminale e di embrioni hanno una validità di 5 anni. La sede legale dell’utente che attiverà uno dei suddetti centri dovrà ricadere nel territorio di competenza dell’ASL 2 Liguria (Savonese). Normativa di riferimento Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 - Disciplina della riproduzione animale (requisiti sanitari per i riproduttori maschi adibiti alla monta naturale) Decreto 13 gennaio 1994, n. 172 - “Regolamento di esecuzione della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991” Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale D.G.R. 16 novembre 2001, n. 1322; D.G.R. del 2016, n. 1328 - Disposizioni applicative regionali sulla "Disciplina della riproduzione animale” D. Lgs. n. 132 del 27 maggio 2005 sugli scambi intracomunitari del seme di specie bovina D. Lgs. 11/05/2018, n. 52 relativo alla Disciplina della riproduzione animale Reg.(UE) 2016/1012 dell'8 giugno 2016 Modulistica Reperibile sul sito di www.agriligurianet.it Tariffa per il sopralluogo di verifica dei requisiti Attestazione di pagamento sulla base di quanto previsto dal tariffario regionale (tariffa su base oraria). Il versamento andrà effettuato su c/c postale n. 11674181 o su c/c BANCO POSTA IT64I0760110500000011674181 intestato a: ASL 2 Liguria - Diritti Veterinari Servizio Tesoreria.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024