Ultima modifica: 21 Giugno 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2019
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 29 Luglio 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Descrizione del servizio Il D. L.vo n. 27 del 02/02/2021 ha apportato importanti modifiche al sistema di tracciabilità per medicinali veterinari, mangimi medicati e prodotti intermedi. A far data dal 28/01/2022 tutte le registrazioni dei trattamenti su animali produttori di alimenti devono avvenire esclusivamente in formato elettronico. Tuttavia, per il settore apistico è stata introdotta una deroga alla normativa, che prevede l'utilizzo di un registro cartaceo a pagine pre-numerate, vidimato dal servizio IAPZ della Asl che ha rilasciato il codice aziendale. Tenuta dei registri dei trattamenti in apicoltura L’apicoltore proprietario o detentore degli animali è il responsabile della tenuta del registro e delle relative registrazioni dei trattamenti. I trattamenti devono essere registrati entro 48 ore (in maniera analoga a quanto previsto per gli altri settori zootecnici) ed i registri devono restare a disposizione delle Autorità Competenti per i controlli del caso e le ispezioni, per un periodo di almeno cinque anni dall’ultima registrazione. Il proprietario o detentore degli animali è inoltre tenuto a conservare le prove di acquisto dei medicinali veterinari utilizzati. Se l’allevamento è autorizzato alla detenzione di scorte dal servizio veterinario territorialmente competente, i medicinali veterinari presenti devono essere oggetto di prescrizione medico -veterinaria. Sono esentati dalla tenuta del registro cartaceo gli allevamenti familiari con meno di 10 alveari, per i quali l'obbligo di registrazione dei trattamenti e conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati è assolto tramite registrazione semplice ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004, ad esempio con l'utilizzo di schede di compilazione da allegare ai manuali di corretta prassi. Approvvigionamento del farmaco veterinario L’approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali. All’atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l’allevamento specifico, deve essere rilasciata documentazione di acquisto necessaria per consentire all’allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al riferimento della documentazione di acquisto e di conservare la prova di acquisto. Destinatari del servizio Gli apicoltori che allevano a scopi commerciali. Come procedere L’apicoltore che volesse richiedere la vidimazione del registro dei trattamenti dovrà consegnarlo alla previo appuntamento telefonico. L’apicoltore che alleva a scopi commerciali, deve richiedere la vidimazione del registro dei trattamenti alla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della Asl2 presso l'Ufficio sito a Savona in Piazzale Amburgo n. 1, attraverso l’invio via mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. dell’apposito Modulo richiesta registro cartaceo trattamento apicoltori completo della documentazione richiesta. Il registro vidimato dallo IAPZ andrà ritirato presso l'Ufficio sito a Savona in Piazzale Amburgo n. 1, previo appuntamento telefonico. Cosa occorre ( documenti e moduli) Richiesta effettuata con il Modulo richiesta registro cartaceo trattamento apicoltori Copia di un documento di identità in corso di validità ( fronte e retro ); Attestazione di versamento di euro 15,00 effettuato su c/c postale n. 13513171 oppure con IBAN IT77Z0760110600000013513171 intestato a: ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria – S.S.D. IAPZ con causale: Vidimazione Registri - Codice 9. Normativa di riferimento Regolamento (UE) 2019/6 Decreto Legislativo 218/2023 Decreto legislativo 158/2006 Piani di sorveglianza per Aethina tumida e Varroa anno 2024 Nota prot. N. 0011687-02/04/2024-DGSAF-MDS-P e successive modifiche e integrazioni.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 21 Marzo 2024
Ultima modifica: 14 Gennaio 2025
Ultima modifica: 12 Aprile 2024
Descrizione del servizio Rilascio autorizzazione alla detenzione di scorte di scorte e farmaci veterinari. Destinatari del servizio Operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono animali (allevatori, rifugi sanitari / ricoveri ecc.), strutture sanitarie di cura degli animali (medici veterinari) e medici veterinari nell’esercizio dell’attività zooiatrica. Il Decreto Legislativo 218/2023 prevede tre tipologie di scorta, presso: gli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano e/o presso stabilimenti in cui si allevano e si custodiscono animali da compagnia e animali NDPA (art. 32 del D. Lgs. 218/2023); le strutture sanitarie di cura degli animali (art. 33 del D. Lgs. 218/2023); il medico veterinario nell'esercizio dell'attività zooiatrica (art. 34 del D. Lgs. 218/2023). Relativamente alla lettera a): questa consente di richiedere scorte di medicinali veterinari in stabilimenti in cui si allevano animali, siano questi destinati o non destinati alla produzione di alimenti, e si sottolinea che per essere valutata devono essere presenti i dati relativi a: azienda zootecnica (codice aziendale, attribuito dai Servizi Veterinari territoriali, che identifica l’unità epidemiologica) o ragione sociale completa dello stabilimento di detenzione di animali non destinati alla produzione di alimenti; proprietario (identificativo fiscale del proprietario degli animali e/o della struttura di detenzione); nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte; dichiarazione scritta di accettazione da parte del/dei medici veterinari responsabili delle scorte con indicazione delle ulteriori strutture presso cui risultano responsabili della tenuta di scorte. Relativamente alla lettera b): consente alle strutture sanitarie di cura degli animali di tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario. Relativamente alla lettera c): consente ai medici veterinari che svolgono la propria attività professionale in assenza di una struttura (ambulatorio, clinica, ospedale) di cui alla lettera b) di munirsi di scorte di medicinali veterinari. Come procedere per ottenere l’autorizzazione Per ottenere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari è necessario presentare la domanda di autorizzazione scorte (vedi elenco moduli), munita di 2 marche da bollo del valore di € 16,00, all’Ufficio dello I.A.P.Z. nelle seguenti modalità: personalmente: presso l'Ufficio di Savona in Piazzale Amburgo,1 sempre previo appuntamento. Tel. 019 840 5857 – 019 840 5858. Tramite posta elettronica all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. A seguito della ricezione dell’istanza, la S.S.D. I.A.P.Z. verifica la correttezza della domanda e dei documenti allegati, effettua un sopralluogo e in caso di esito favorevole provvede al rilascio dell’autorizzazione e all’inserimento nel Sistema Informativo sulla Tracciabilità del Farmaco Veterinario. Cosa occorre (documenti e moduli) Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari per stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali non destinati alla produzione di alimenti ( NON DPA) Richiesta di autorizzazione delle scorte di medicinali veterinari per stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali destinati alla produzione di alimenti ( DPA ). Rinuncia alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari Variazione del medico responsabile delle scorte di medicinali veterinari per strutture di cura Normativa di riferimento Decreto Legislativo 218/2023
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 19 Luglio 2024
Ultima modifica: 10 Aprile 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024