Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 17 Dicembre 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 26 Giugno 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 16 Maggio 2019
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 28 Giugno 2024
Ultima modifica: 29 Marzo 2024
Ultima modifica: 18 Dicembre 2024
Ultima modifica: 19 Agosto 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Descrizione del servizio Il trasportatore di animali vivi, in base al Regolamento (CE) n. 1/2005 ed alle relative disposizioni regionali, per poter svolgere tale attività deve acquisire specifiche autorizzazioni rilasciate dalla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ( I.A.P.Z. ) della ASL, riferite sia al mezzo di trasporto che al trasportatore stesso. Applicazione del Regolamento (CE) 1/2005 Si applica al trasporto di tutti i vertebrati vivi effettuati nel territorio comunitario con finalità economiche (includendo tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto). Per tale tipo di trasporti è necessario il rilascio da parte della Asl territorialmente competente di una Autorizzazione . Non si applica al trasporto di animali che non siano in relazione con una attività economica e al trasporto di animali verso o da ambulatori / cliniche veterinarie in base a parere veterinario Non necessitano di Autorizzazione, ma è necessario presentare una Autodichiarazione presso la Asl di competenza, poiché si applicano, comunque, le condizioni generali disposte dal regolamento e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 a trasporti effettuati da : Persone fisiche o giuridiche che effettuano il trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km anche in relazione con attività economiche; Allevatori che effettuano il trasporto con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali; Allevatori che effettuano il trasporto, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda; Ed inoltre per il trasporto di : Equidi per finalità non economiche (trasferimento tra maneggi, movimentazione per attività culturali, ludiche, sportive, ecc.) non in relazione con un’attività economica(1), definito come il trasporto “per conto proprio” effettuato dal proprietario ( inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare ) o affidatario(2) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive, movimento di compravendita tra privati etc. (1) Rientrano nell’ambito di applicazione del Reg.(CE) 1/2005, Il trasporto di equidi : Conto terzi perché considerato essere in relazione con un’attività economica DPA “da macello” poiché rientrando nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un’attività economica. (2) Per “affidatario” s’intende colui che tesserato presso un Ente Tecnico (MASAF) o tesserato ad una federazione sportiva (FISE, FEI) detiene materialmente il controllo del cavallo e/o ne sostiene anche le spese di mantenimento e gestione, in modo documentato e dimostrabile. Fermo restando quanto sopra indicato in merito all’ambito di applicazione del Regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, i principi espressi nell’Art. 3 del Reg. (CE) 1/2005 DEVONO ESSSERE RISPETTATI IN TUTTI I TRASPORTI DI ANIMALI VIVI, indipendentemente dalla finalità economica del trasporto e della specie e categoria animale trasportata. Attività svolte dalla S.S.D.-I.A.P.Z. La S.S.D. IAPZ, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente, effettua controlli programmati per la tutela del benessere degli animali durante il trasporto, all’atto del carico - scarico o su strada anche congiuntamente con la Polizia stradale. Inoltre : Rilascia autorizzazioni per il trasporto di animali vivi ove previsto dal Reg.(CE) 1/2005 per : Viaggi brevi – Tipo 1 Viaggi lunghi – Tipo 2 Rilascia certificazioni di idoneità per : Conducenti / Guardiani di veicoli stradali trasportanti animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame. L’omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi di animali domestici della specie bovina, ovi – caprina, suina, equina ( ad eccezione degli equidi registrati ). Raccoglie e registra le autodichiarazioni dei trasportatori riguardanti i trasporti per : Animali in conto proprio per distanze inferiori ai 50 km / 65 km Equidi senza finalità economiche Come procedere I diversi tipi di istanza vanno presentati via mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e quindi ritirati, previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio sito in Piazzale Amburgo, 1 a Savona – Tel. 019 – 8405857 / 8405859. Variazioni / Dismissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi La variazione e/o dismissione dei mezzi registrati per il trasporto di animali vivi deve essere comunicata alla Asl di competenza. Nel caso ciò avvenga per la Asl2 – Liguria la comunicazione deve essere effettuata inviando una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando il modulo Autodichiarazione dismissione / variazione mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi e allegando copia del documento di identità ( fronte e retro ) in corso di validità, del richiedente. Normativa di riferimento Regolamento (CE) n.1/2005 del 22 Dicembre 2004; Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008: “ Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ”; D.G.R. n. 385/2009.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Autodichiarazione trasporto animali per conto proprio per distanze inferiori ai 50 - 65 Km con mezzi propri Il trasporto di animali propri con proprio mezzo di trasporto, per distanze inferiori dalla propria azienda ai 50 - 65 km con mezzi propri, non necessitano della autorizzazione prevista dal Reg. (CE) 1/2005 ma deve comunque esser registrato presso la S.S.D.- I.A.P.Z.. Per effettuare la registrazione è necessario presentare la seguente documentazione: Autodichiarazione che attesti la propria registrazione come produttore primario, ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 con il modulo: All.G - Autodichiarazione registrazione trasportatore produttore primario copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C. ( fronte e retro ); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); attestazione di versamento di euro 20,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN : IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z. con: causale 112 lettera a). In caso di esito favorevole, il Servizio Veterinario provvederà a validare l’autodichiarazione e registrarla nel registro aziendale di trasportatori di animali per conto proprio. Una copia di tale autodichiarazione, vistata dallo IAPZ, verrà restituita all’allevatore che sarà tenuto a conservarla sul mezzo affinché sia disponibile per eventuali richieste da parte delle Autorità Competenti deputate al controllo ufficiale. Trasporto in conto proprio di equidi e equidi registrati Il trasporto degli equidi senza finalità economiche (trasferimento da o verso cliniche o maneggi, partecipazione a gare o mostre, movimento per attività culturali, ludiche o sportive, ecc.), effettuato dal proprietario ( inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare ) pur non necessitando della autorizzazione prevista dal Reg. (CE) 1/2005, deve comunque esser registrato allo IAPZ. Per effettuare la registrazione è necessario presentare la seguente documentazione: Autodichiarazione redatta compilando il modulo All.H - Autodichiarazione registrazione trasportatore per conto proprio di equidi; copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); copia della carta di circolazione dalla M.C.T.C. ( fronte e retro ); attestazione di versamento di euro 20,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z . con: causale 112 lettera b). Gli stessi saranno così iscritti in un registro tenuto presso la S.S.D.- I.A.P.Z .competente per territorio nel quale gli animali sono detenuti. In caso di esito favorevole, il Servizio Veterinario provvederà a validare l’autodichiarazione e registrarla nel registro aziendale di trasportatori di animali per conto proprio. Una copia di tale autodichiarazione, vistata dallo IAPZ, verrà restituita all’allevatore che sarà tenuto a conservarla sul mezzo affinché sia disponibile per eventuali richieste da parte delle Autorità Competenti deputate al controllo ufficiale. Il personale della S.S.D.- I.A.P.Z. si riserva di controllare in qualsiasi momento il mezzo di trasporto in conformità all’Art.3 del Reg. (CE) 1/2005.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Autorizzazione TIPO 1 per “ VIAGGI BREVI ” - Art. 10 del Regolamento (CE) 1/2005 Per “Viaggi Brevi” si intendono i viaggi inferiori alle 8 ore oppure quelli fino alle 12 ore se effettuati su territorio nazionale e con mezzi muniti di sistema di ventilazione ed abbeverata. Validità autorizzazione: 5 anni dalla data di emissione. Obbligatoria per: trasporti in conto terzi (tutti) ed in conto proprio per percorsi superiori ai 50 - 65 km. Il trasportatore viene registrato su portale nazionale SINVSA. L’istanza di autorizzazione, indirizzata allo IAPZ in cui è ubicata la sede legale del Trasportatore, deve essere redatta in bollo, utilizzando il Modello All.A1 - Istanza di autorizzazione per viaggi della durata massima di 8 ore Con l’All.A1, il trasportatore attesta che i mezzi utilizzati possiedono i requisiti previsti dall'All. I, Capo II del Reg. (CE) n.1/2005. A seguito della presentazione dell’All.A1 e delle necessarie verifiche, IAPZ rilascia l’autorizzazione di tipo 1 in duplice copia, di cui una vistata, va conservata sul mezzo e messa a disposizione delle Autorità Competenti al controllo che la richiedessero. In fase di presentazione dell’istanza All.A1 vanno allegati i seguenti documenti : due marche da bollo da € 16,00 ( una apposta sull’istanza di autorizzazione); il/i certificato/i di idoneità conducenti e guardiani in corso di validità; copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C ( fronte e retro); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro); attestazione di versamento di euro 120,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z. con causale: Richiesta Autorizzazione viaggi brevi. Autorizzazione TIPO 2 per “ VIAGGI LUNGHI ” - Art. 11 del Regolamento (CE) 1/2005 Per “Lunghi viaggi” si intendono i viaggi superiori alle 8 ore o alle 12 ore effettuati su territorio nazionale. Validità autorizzazione: 5 anni dalla data di emissione. Obbligatoria per: trasporti in conto terzi (tutti) ed in conto proprio per percorsi superiori ai 50-65 Km. Il trasportatore viene registrato su portale nazionale SINVSA. L’istanza di autorizzazione, indirizzata allo IAPZ in cui è ubicata la sede legale del Trasportatore, deve essere redatta in bollo, utilizzando il Modello All.A2 – Istanza di autorizzazione per viaggi della durata superiore alle 8 ore. Con l’All.A2, il trasportatore attesta che i mezzi utilizzati possiedono i requisiti previsti dall'All. I, Capo II e VI del Reg. (CE) n.1/2005. A seguito della presentazione dell’All.A2 e delle necessarie verifiche, IAPZ rilascia l’autorizzazione di tipo 2 in duplice copia, di cui una vistata, va conservata sul mezzo e messa a disposizione delle Autorità Competenti al controllo che la richiedessero. In fase di presentazione dell’istanza All.A2 vanno allegate/i i seguenti documenti: due marche da bollo da € 16,00 ( una apposta sull’istanza di autorizzazione ); il/i certificato/i di idoneità conducenti e guardiani in corso di validità; copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C ( fronte e retro ); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); attestazione di versamento di euro 240,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z. con: causale 112 lettera d). istanza di omologazione di ogni mezzo di trasporto [ Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2 ] ; piano d’emergenza [ Reg. (CE) 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv ] Per viaggi di tipo 2 tra Stati membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (vedi definizione) e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito “Giornale di Viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024