Descrizione del servizio Richiesta del ricettario ministeriale per la prescrizione al pubblico di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope della sezione A della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90. Il D. Lgs. 136 del 5 agosto 2022 ha introdotto, per i medicinali stupefacenti della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90, la prescrizione tramite Ricetta Elettronica Veterinaria (REV). La dematerializzazione riguarda: le prescrizioni medico veterinarie di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Art.14 del DPR 309/90, compresi nella tabella dei medicinali Sezioni B, C, D ed E; le richieste di approvvigionamento di medicinali (Art. 42 del D.P.R. 309/90) contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’Art.14 del DPR 309/90, comprese nella tabella dei medicinali Sezioni A, B e C; le prescrizioni medico veterinarie per scorta (per attività zooiatrica o struttura non zootecnica) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’Art.14 del DPR 309/90, compresi nella tabella dei medicinali Sezioni D ed E. Sono inoltre oggetto di dematerializzazione le preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti comprese nelle Sezioni B, C, D ed E. Per quanto concerne le prescrizioni di medicinali della sezione A, l’utilizzo della REV è previsto solo in caso di richiesta di approvvigionamento da parte di medici veterinari, tramite compilazione con il sistema REV e stampa in triplice copia cartacea di cui all’Art. 42 del DPR 309/90. Le prescrizioni di medicinali della sezione A al pubblico, invece, continuano a rimanere escluse dal sistema REV e ne è possibile la prescrizione esclusivamente tramite l’utilizzo dell’apposito RICETTARIO MINISTERIALE A RICALCO. Destinatari del servizio Il medico veterinario libero professionista con necessità di prescrivere al pubblico medicinali della sezione A. Richiesta e ritiro dei ricettari ministeriali Possono richiedere il ricettario ministeriale i medici veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti ad un Ordine provinciale dei medici veterinari che operano nel territorio della Asl 2. Come procedere e cosa occorre ( documenti e moduli ) Il medico veterinario che vuole richiedere un ricettario ministeriale deve compilare il Modulo A - Richiesta Ricettario Stupefacenti allegando i seguenti documenti : copia documento d’identità in corso di validità ( fronte e retro); copia codice fiscale ( fronte e retro); copia tessera iscrizione all’ordine dei medici ( fronte e retro); autocertificazione per la dichiarazione del tipo di attività svolta. Tale documentazione deve essere recapitata all’Ufficio dello IAPZ di Savona : inviandola via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportante in oggetto: Richiesta del ricettario ministeriale per stupefacenti sezione A oppure consegnandola personalmente in Piazzale Amburgo, 1 Tel. 019 840 5857 – 019 840 5858 , sempre previo appuntamento telefonico. A seguito della richiesta da parte del medico veterinario, il Direttore (o suo delegato) verifica l’iscrizione e la correttezza dei dati presso l’Ordine dei Medici Veterinari del richiedente e procederà a fissare un appuntamento per la consegna del ricettario. Normativa di riferimento DPR 309/90 - Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 DGSAF Prot. n 27595 17.11.2022
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Descrizione del servizio L’operatore economico che intende intraprendere un’attività riconducibile alla pratica della Riproduzione animale deve ottenere un’apposita autorizzazione alla S.S.D.- I.A.P.Z. Attività svolte dalla S.S.D.- I.A.P.Z. La struttura IAPZ ha competenze in merito alla vigilanza e controllo sulla riproduzione animale e sulle attività connesse attraverso le seguenti attività: rilascia pareri igienico-sanitari per l'autorizzazione delle strutture; vigila sul mantenimento di adeguate misure igieniche e sanitarie nelle strutture stesse, che vi sia garanzia del rispetto del benessere animale e la presenza di personale tecnicamente preparato. L’ attività viene svolta presso centri di produzione di sperma, centri di produzione embrioni, centri di fecondazione aziendale, impianti di monta naturale. Destinatari del servizio gestori stazioni di monta naturale pubblica e/o privata; centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato e/o di embrioni; recapiti di materiale seminale; Medici Veterinari e operatori che esercitano la fecondazione artificiale e il trapianto embrionale. Informazioni sui requisiti Strutturali Le strutture in esame devono disporre di : locali ed attrezzature adeguate al prelievo e preparazione del materiale seminale fresco, refrigerato o congelato e/o embrioni; locali per la detenzione degli animali e per lo svolgimento delle attività di riproduzione; nulla osta igienico-sanitario; presenza personale idoneo alle specifiche mansioni. Dei riproduttori maschi I riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina per essere adibiti alla riproduzione devono: risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al Registro dei suini riproduttori ibridi; essere identificati secondo la normativa vigente; soddisfare le condizioni indicate negli artt. 1, 4, 5 e 18 del D.M. 403/2000. Inoltre tali soggetti dovranno essere sottoposti a esami per la ricerca di malattie infettive diverse in base alla specie che dovranno avere esito negativo (nello specifico lo stallone sia equino che asinino dovranno essere testati tra il 01/09 e il 31/12 di ogni anno per essere ammessi alla stagione di monta dell’anno successivo). La prevenzione della diffusione di malattie negli animali trasmesse per via sessuale viene così perseguita attraverso il controllo dei requisiti sanitari previsti per l’esercizio delle attività che rientrano nell’ambito della “Riproduzione animale”. Tale attività viene svolta da Personale appartenente alla S.C. Sanità Animale. Come procedere per l’attivazione dei suddetti centri Le autorizzazioni per le attività sopra citate vengono rilasciate direttamente dal Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio ( Savona – Corso Italia, 1). A tal fine dovrà essere utilizzata apposita modulistica reperibile nella sezione zootecnia del portale regionale dell’agricoltura www.agriligurianet.it. Si consiglia in ogni caso di contattare l’Ispettorato Agrario Regionale per ricevere più dettagliate informazioni. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento venga verificata una inadempienza alle condizioni prescritte per il rilascio. Le autorizzazioni inerenti stazioni di monta, centri di fecondazione artificiale, produzione di materiale seminale e di embrioni hanno una validità di 5 anni. La sede legale dell’utente che attiverà uno dei suddetti centri dovrà ricadere nel territorio di competenza dell’ASL 2 Liguria (Savonese). Normativa di riferimento Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 - Disciplina della riproduzione animale (requisiti sanitari per i riproduttori maschi adibiti alla monta naturale) Decreto 13 gennaio 1994, n. 172 - “Regolamento di esecuzione della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991” Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 - Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.30, concernente disciplina della riproduzione animale D.G.R. 16 novembre 2001, n. 1322; D.G.R. del 2016, n. 1328 - Disposizioni applicative regionali sulla "Disciplina della riproduzione animale” D. Lgs. n. 132 del 27 maggio 2005 sugli scambi intracomunitari del seme di specie bovina D. Lgs. 11/05/2018, n. 52 relativo alla Disciplina della riproduzione animale Reg.(UE) 2016/1012 dell'8 giugno 2016 Modulistica Reperibile sul sito di www.agriligurianet.it Tariffa per il sopralluogo di verifica dei requisiti Attestazione di pagamento sulla base di quanto previsto dal tariffario regionale (tariffa su base oraria). Il versamento andrà effettuato su c/c postale n. 11674181 o su c/c BANCO POSTA IT64I0760110500000011674181 intestato a: ASL 2 Liguria - Diritti Veterinari Servizio Tesoreria.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 26 Giugno 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 15 Marzo 2024
Ultima modifica: 16 Maggio 2019
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Ultima modifica: 28 Giugno 2024
Ultima modifica: 29 Marzo 2024
Ultima modifica: 19 Agosto 2024
Ultima modifica: 19 Agosto 2024
Ultima modifica: 01 Marzo 2024
Descrizione del servizio Il trasportatore di animali vivi, in base al Regolamento (CE) n. 1/2005 ed alle relative disposizioni regionali, per poter svolgere tale attività deve acquisire specifiche autorizzazioni rilasciate dalla S.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ( I.A.P.Z. ) della ASL, riferite sia al mezzo di trasporto che al trasportatore stesso. Applicazione del Regolamento (CE) 1/2005 Si applica al trasporto di tutti i vertebrati vivi effettuati nel territorio comunitario con finalità economiche (includendo tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto). Per tale tipo di trasporti è necessario il rilascio da parte della Asl territorialmente competente di una Autorizzazione . Non si applica al trasporto di animali che non siano in relazione con una attività economica e al trasporto di animali verso o da ambulatori / cliniche veterinarie in base a parere veterinario Non necessitano di Autorizzazione, ma è necessario presentare una Autodichiarazione presso la Asl di competenza, poiché si applicano, comunque, le condizioni generali disposte dal regolamento e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 a trasporti effettuati da : Persone fisiche o giuridiche che effettuano il trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km anche in relazione con attività economiche; Allevatori che effettuano il trasporto con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali; Allevatori che effettuano il trasporto, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda; Ed inoltre per il trasporto di : Equidi per finalità non economiche (trasferimento tra maneggi, movimentazione per attività culturali, ludiche, sportive, ecc.) non in relazione con un’attività economica(1), definito come il trasporto “per conto proprio” effettuato dal proprietario ( inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare ) o affidatario(2) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive, movimento di compravendita tra privati etc. (1) Rientrano nell’ambito di applicazione del Reg.(CE) 1/2005, Il trasporto di equidi : Conto terzi perché considerato essere in relazione con un’attività economica DPA “da macello” poiché rientrando nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un’attività economica. (2) Per “affidatario” s’intende colui che tesserato presso un Ente Tecnico (MASAF) o tesserato ad una federazione sportiva (FISE, FEI) detiene materialmente il controllo del cavallo e/o ne sostiene anche le spese di mantenimento e gestione, in modo documentato e dimostrabile. Fermo restando quanto sopra indicato in merito all’ambito di applicazione del Regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, i principi espressi nell’Art. 3 del Reg. (CE) 1/2005 DEVONO ESSSERE RISPETTATI IN TUTTI I TRASPORTI DI ANIMALI VIVI, indipendentemente dalla finalità economica del trasporto e della specie e categoria animale trasportata. Attività svolte dalla S.S.D.-I.A.P.Z. La S.S.D. IAPZ, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente, effettua controlli programmati per la tutela del benessere degli animali durante il trasporto, all’atto del carico - scarico o su strada anche congiuntamente con la Polizia stradale. Inoltre : Rilascia autorizzazioni per il trasporto di animali vivi ove previsto dal Reg.(CE) 1/2005 per : Viaggi brevi – Tipo 1 Viaggi lunghi – Tipo 2 Rilascia certificazioni di idoneità per : Conducenti / Guardiani di veicoli stradali trasportanti animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame. L’omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi di animali domestici della specie bovina, ovi – caprina, suina, equina ( ad eccezione degli equidi registrati ). Raccoglie e registra le autodichiarazioni dei trasportatori riguardanti i trasporti per : Animali in conto proprio per distanze inferiori ai 50 km / 65 km Equidi senza finalità economiche Come procedere I diversi tipi di istanza vanno presentati via mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e quindi ritirati, previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio sito in Piazzale Amburgo, 1 a Savona – Tel. 019 – 8405857 / 8405859. Variazioni / Dismissioni dei mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi La variazione e/o dismissione dei mezzi registrati per il trasporto di animali vivi deve essere comunicata alla Asl di competenza. Nel caso ciò avvenga per la Asl2 – Liguria la comunicazione deve essere effettuata inviando una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando il modulo Autodichiarazione dismissione / variazione mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi e allegando copia del documento di identità ( fronte e retro ) in corso di validità, del richiedente. Normativa di riferimento Regolamento (CE) n.1/2005 del 22 Dicembre 2004; Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008: “ Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ”; D.G.R. n. 385/2009.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024
Autodichiarazione trasporto animali per conto proprio per distanze inferiori ai 50 - 65 Km con mezzi propri Il trasporto di animali propri con proprio mezzo di trasporto, per distanze inferiori dalla propria azienda ai 50 - 65 km con mezzi propri, non necessitano della autorizzazione prevista dal Reg. (CE) 1/2005 ma deve comunque esser registrato presso la S.S.D.- I.A.P.Z.. Per effettuare la registrazione è necessario presentare la seguente documentazione: Autodichiarazione che attesti la propria registrazione come produttore primario, ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 con il modulo: All.G - Autodichiarazione registrazione trasportatore produttore primario copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C. ( fronte e retro ); copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); attestazione di versamento di euro 20,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN : IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z. con: causale 112 lettera a). In caso di esito favorevole, il Servizio Veterinario provvederà a validare l’autodichiarazione e registrarla nel registro aziendale di trasportatori di animali per conto proprio. Una copia di tale autodichiarazione, vistata dallo IAPZ, verrà restituita all’allevatore che sarà tenuto a conservarla sul mezzo affinché sia disponibile per eventuali richieste da parte delle Autorità Competenti deputate al controllo ufficiale. Trasporto in conto proprio di equidi e equidi registrati Il trasporto degli equidi senza finalità economiche (trasferimento da o verso cliniche o maneggi, partecipazione a gare o mostre, movimento per attività culturali, ludiche o sportive, ecc.), effettuato dal proprietario ( inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare ) pur non necessitando della autorizzazione prevista dal Reg. (CE) 1/2005, deve comunque esser registrato allo IAPZ. Per effettuare la registrazione è necessario presentare la seguente documentazione: Autodichiarazione redatta compilando il modulo All.H - Autodichiarazione registrazione trasportatore per conto proprio di equidi; copia documento identità e codice fiscale del richiedente ( fronte e retro ); copia della carta di circolazione dalla M.C.T.C. ( fronte e retro ); attestazione di versamento di euro 20,00 da effettuare con versamento su c/c postale n. 13513171 oppure tramite bonifico al seguente IBAN: IT77Z0760110600000013513171. Intestato a: ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria - S.S.D. I.A.P.Z . con: causale 112 lettera b). Gli stessi saranno così iscritti in un registro tenuto presso la S.S.D.- I.A.P.Z .competente per territorio nel quale gli animali sono detenuti. In caso di esito favorevole, il Servizio Veterinario provvederà a validare l’autodichiarazione e registrarla nel registro aziendale di trasportatori di animali per conto proprio. Una copia di tale autodichiarazione, vistata dallo IAPZ, verrà restituita all’allevatore che sarà tenuto a conservarla sul mezzo affinché sia disponibile per eventuali richieste da parte delle Autorità Competenti deputate al controllo ufficiale. Il personale della S.S.D.- I.A.P.Z. si riserva di controllare in qualsiasi momento il mezzo di trasporto in conformità all’Art.3 del Reg. (CE) 1/2005.
Ultima modifica: 12 Novembre 2024